Agevolazioni edilizie

Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie

Cos’è

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Alternative alla detrazione: cessione del credito o sconto in fattura

I beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura)
  • per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993)
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.

Condizioni per chiedere la detrazione

A) I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti.

Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

B) Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.

A chi aspetta

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile
  • i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce
  • i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Modello e istruzioni

Il modello e le istruzioni sono stati approvati con provvedimento del 12 ottobre 2020 e aggiornati con provvedimento del 12 novembre 2021 e  provvedimento del 3 febbraio 2022

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 Modello di comunicazione – pdf  dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica

· recupero del patrimonio edilizio
· efficienza energetica
· adozione di misure antisismiche
· recupero o restauro della facciata degli edifici
· installazione di impianti fotovoltaici
· installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per qualsiasi approfondimento si può consultare l’area tematica Superbonus 110%.